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IL CONTRATTO DI COMODATO D'USO

Data di pubblicazione 24/06/2022

Il contratto di comodato d’uso gratuito è un atto in base al quale un soggetto detto comodante mette a disposizione di un altro soggetto detto comodatario un bene che può essere mobile o immobile. Il contratto si caratterizza per la possibilità riconosciuta ad una delle parti di servirsi del bene per un uso o periodo di tempo determinato con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Si pensi al caso dell’immobile ceduto in comodato gratuito tra genitori e figli.

Ma è obbligatorio registrare il contratto di comodato d’uso? Se sì, come si registra e chi paga le spese di registrazione? E quanto tempo dura il contratto?

Gli esempi più comuni di comodato d’uso sono:

  • beni immobili: il comodato di uso gratuito dell’immobile fornito dal genitore al figlio;
  • beni mobili: lo smartphone fornito dalla compagnia telefonica all’utente.

In entrambi i casi il comodato potrà essere fatto con o senza contratto scritto o verbale; inoltre il contratto potrà essere registrato o meno presso l’Agenzia delle Entrate, tranne in alcuni casi in cui la registrazione è obbligatoria.

Il contratto di comodato d’uso gratuito si registra presso presso l’Agenzia delle entrate. In particolare è necessario recarsi presso l’ufficio territorialmente competente rispetto al luogo in cui è situato l’immobile. La registrazione può essere effettuata sia dal comodante che dal comodatario. Per la registrazione deve essere utilizzato il modello 69.

Tale modello dovrà essere presentato in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”. Sarà necessario presentare due copie del contratto, entrambe firmate in originali dal comodatario e dal comodante. Una copia rimane all’Agenzia delle entrate. L’altra timbrata resta al proprietario dell’immobile.

Il contratto di comodato può essere a tempo determinato o indeterminato.

Attenzione, laddove non è stabilito un termine, in base all’art.1810 codice civile, se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Il recesso può essere effettuato sia dal comodante che dal comodatario. Ad esempio, il comodante può recedere quando l’altra parte non custodisce o conserva adeguatamente il bene, oppure ne fa un uso diverso da quello pattuito. Ancora, quando il comodatario non adempie alle spese a suo carico per un danno arrecato alle cose oggetto di comodato. Un’altra casistica si può avere laddove il comodatario  cede il godimento dell’immobile a terzi senza il consenso del comodante. Tenendo conto che laddove non è stabilito un termine al contratto:

  • il comodatario è tenuto a restituirla
  • non appena il comodante la richiede.

E’ sufficienti inviare una lettera raccomandata.

Lato comodatario, questi può recedere dal contratto in qualsiasi momento. Considerato che il contratto è stipulato nel suo interesse.

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