Facciamo chiarezza (aggiornamento normativo)
Trattasi di una misura molto importante per tutto il comparto dell’edilizia e del relativo indotto, necessaria alla ripresa di un settore vitale per l’economia del paese. L’Ecobonus, previsto nel D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), è una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientemente energetico condominiale, innovazione di impianti termici condominiali e riduzione del rischio sismico.
Alla detrazione sono ammessi tre macro-interventi di ristrutturazione di seguito elencati:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali del fabbricato, che interessano l'involucro dell'edificio per almeno il 25% della stessa superficie (il cosiddetto cappotto termico) con un massimo di spesa pari a €. 60.000,00 moltiplicato per le unità immobiliari abitative presenti nel fabbricato;
- sostituzione della caldaia autonoma con impianti centralizzati a condensazione o altri sistemi innovativi a servizio delle unità abitative del fabbricato, con un massimo di spesa pari a €. 30.000,00 moltiplicato per le unità immobiliari abitative presenti nel fabbricato, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica della vecchia caldaia;
- lavori di consolidamento strutturale (sisma-bonus), relativo ad interventi di consolidamento delle strutture che costituiscono l’ossatura portante dell’edificio;
La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si potrebbe applicare anche a tutti gli altri interventi di efficientemente energetico (sostituzione degli infissi, impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici) a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui sopra. Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
L'ecobonus 110 sarà valido per le spese sostenute a partire dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, precisando che con un Decreto dei Ministri si è stabilito che rientrano nella detrazione tutte le spese sostenute per gli interventi sopra citati fino al 31 Dicembre 2023. La detrazione 110 si potrà recuperare in 5 rate annuali di pari importo.
La buona notizia è che i committenti, in luogo della detrazione fiscale, possono usufruire dello sconto in fattura da parte del fornitore che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. In buona sostanza il committente, qualora siano rispettate le condizioni sopra descritte e i limiti di spesa indicati dalla norma, si ritroverebbe a far svolgere gratuitamente i lavori previsti. Nell'ultima versione dell'ecobonus al 110 per cento inserita nel decreto rilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è prevista anche la possibilità di utilizzare la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura non solo per l'ecobonus al 110%, ma anche per i lavori di ristrutturazione con una detrazione al 50%, per gli ecobonus al 65% per il bonus facciate al 90%, non solo per i nuovi lavori, ma anche per quelli già eseguiti. Inoltre la norma, che in prima stesura prevedeva solo la possibilità di beneficiare della detrazione solo per le prime e le seconde case in condominio e per le sole prime case indipendenti, è stata modificata prevedendo il beneficio anche per le seconde case indipendenti o villette a schiera. Si precisa, infine, che sono stati emanati decreti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, che fanno chiarezza sia sulle modalità da adottare per la cessione del credito d’imposta sia per lo sconto in fattura, nonché per i nuovi massimali.